
ASSOLTA LA MAESTRA DANIELA CASULLI NON È REATO COSA DICE LA LEGGE ITALIANA?
- Redazione

- 1 nov
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Rapporti sessuali con minorenni: cosa dice la legge italiana
In Italia, la disciplina è contenuta principalmente negli articoli 609-quater e seguenti del Codice Penale, che trattano i reati sessuali commessi contro i minori.
🔹 Età del consenso
L’età del consenso in Italia è fissata a 14 anni.
Questo significa che, in linea generale, un rapporto sessuale consenziente con un ragazzo o una ragazza di almeno 14 anni non costituisce reato, purché:
• non vi siano forme di coercizione o violenza,
• non ci sia una posizione di autorità o affidamento (come insegnanti, educatori, allenatori, ecc.),
• e non vi sia alcun compenso o sfruttamento.
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🔹 Il caso particolare degli adulti in posizione di autorità
Anche se il minore ha più di 14 anni, diventa reato se l’adulto si trova in una posizione di autorità, influenza o affidamento verso il minore.
Questo è previsto dall’articolo 609-quater del Codice Penale, che punisce con la reclusione da 3 a 6 anni chi:
“compie atti sessuali con persona che, al di sotto dei 16 anni, è affidata al colpevole per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia”.
👉 Quindi, se un insegnante o una maestra ha un rapporto con un alunno di 15 anni, anche se consenziente, si tratta comunque di un reato, proprio perché esiste un rapporto di autorità e fiducia tra docente e studente.
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🔹 Casi di cronaca e interpretazioni
In alcune vicende giudiziarie italiane, l’accusa di atti sessuali con minorenne è caduta solo quando non è stato provato che l’adulto avesse una posizione di autorità o un legame diretto di affidamento verso il minore (per esempio se non era il suo insegnante, ma solo un conoscente).
Tuttavia, non è mai considerato “non reato” in senso assoluto: la valutazione dipende dalle circostanze precise, come l’età del minore, il consenso, e il tipo di rapporto tra le parti.
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🔹 Sanzioni previste
A seconda delle circostanze:
• Rapporto con minore di 14 anni → reclusione da 6 a 12 anni.
• Rapporto con minore di 16 anni affidato all’adulto (insegnante, educatore, ecc.) → reclusione da 3 a 6 anni.
• Rapporto tra minori vicini di età (per esempio 14 e 16 anni) → in genere non è punibile, se il consenso è reale e non ci sono abusi.
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